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"Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984 n. 818" (omissis)
8. ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
Il sistema di illuminazione di sicurezza deve garantire una affidabile segnalazione delle vie di esodo, deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata, che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento. Per i locali di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982 pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982 n.98, (Locali di spettacolo e di intrattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti), l'illuminazione di sicurezza deve essere conforme alla circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e successivi aggiornamenti. Sono consentiti anche sistemi di alimentazione localizzati. (omissis) Allegato B Elenco delle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco e relative misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi (dove è obbligatorio inserire un sistema di illuminazione di sicurezza). - 51) Teatri di posa per le riprese cinematografi e televisive.
- 52) Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche.
- 83) Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti.
- 84) Alberghi, pensioni, motel, dormitori e simili con oltre 25 posti letto.
- 85) Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti.
- 86) Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto.
- 87) Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi.
- 89) Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti.
(omissis) FINE
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