Condizioni di Acquisto materiali codificati
1. Definizioni
Nelle presenti Condizioni Generali di acquisto di materiale codificato i termini sotto indicati assumono il significato che per ciascuno di essi viene specificato come segue:
a) “Beghelli”: la società Beghelli S.p.A. società Unipersonale;
b) “Fornitore”: l’impresa incaricata da Beghelli per la fornitura di prodotti (cd. materiale codificato);
c) “Parte” o “Parti”: Beghelli e il Fornitore singolarmente o congiuntamente considerati;
d) “Ordine” o “Ordini”: l’ordine di acquisto emesso da Beghelli nei confronti del Fornitore;
e) “Richiamo”: richiesta di consegna parziale di prodotti;
f) “Prodotti”: i prodotti richiesti da Beghelli al Fornitore sulla base degli Ordini;
g) “Attrezzature”: le attrezzature concesse in comodato da Beghelli al Fornitore per la fabbricazione dei Prodotti;
h) “Periodo di stoccaggio”: periodo di tempo (es. trimestrale, semestrale, annuale, ecc.) durante il quale il Fornitore garantisce la disponibilità e la consegna dei Prodotti in favore di Beghelli sulla base del programma di produzione indicato nell’Ordine;
i) “Condizioni Generali”: le condizioni generali qui di seguito riportate.
2. Validità delle Condizioni Generali
2.1 Le Condizioni Generali costituiscono la disciplina dell’accordo quadro di fornitura tra Beghelli e il Fornitore; di conseguenza, le Condizioni Generali formano parte integrante di ciascun Ordine e si applicano a ogni fornitura di
Prodotti, fatto salvo quanto diversamente stabilito nell’Ordine stesso.
2.2 Le presenti Condizioni Generali sono valide a tempo indeterminato a partire dalla data della loro sottoscrizione e annullano e sostituiscono le precedenti condizioni generali eventualmente sottoscritte dal Fornitore con Beghelli.
2.3 Le Condizioni Generali si intendono in ogni caso conosciute dal Fornitore in virtù della firma e/o esecuzione dell’Ordine da parte dello stesso.
2.4 Il Fornitore non può invocare né eccepire condizioni diverse da quelle contenute nelle Condizioni Generali ovvero nell’Ordine. Pertanto, non hanno alcuna validità le eventuali condizioni precisate per iscritto sull’offerta del
Fornitore, nonché successivamente all'accettazione o avvenuta conoscenza delle Condizioni Generali ovvero all'emissione dell'Ordine, o comunque indicate su suoi opuscoli, cataloghi, pubblicazioni, disegni o fatture.
2.5 In ogni caso, Beghelli e il Fornitore hanno la facoltà di regolare le condizioni di fornitura in un apposito contratto scritto, in luogo delle Condizioni Generali.
3. Accettazione dell’Ordine
3.1 L’Ordine, che può essere inviato da Beghelli anche via e-mail o con gli strumenti di comunicazione di cui all’art. 27, si intende accettato dal Fornitore mediante conferma inviata con la trasmissione a Beghelli, anche via e-mail o con gli strumenti di comunicazione di cui all’art. 27, della copia dell’Ordine sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito dei necessari poteri di firma ovvero con la consegna della conferma su modulo del Fornitore.
3.2 L’Ordine si intende altresì accettato nel momento in cui il Fornitore vi dia esecuzione o, comunque, qualora entro 5 giorni dal suo invio il Fornitore non abbia comunicato per iscritto la propria volontà di non dare esecuzione all’Ordine.
3.3 Qualora l’accettazione del Fornitore contenga condizioni nuove o diverse da quelle contenute nell’Ordine di Beghelli, essa si considera quale nuova proposta che non vincola Beghelli, salvo accettazione espressa di quest’ultima.
4. Continuità delle forniture
4.1 Al fine di garantire la continuità delle forniture e di evitare che l’improvvisa interruzione delle stesse possa arrecare grave pregiudizio a Beghelli, il Fornitore si impegna a comunicare per iscritto a Beghelli la propria volontà di
non dare più esecuzione agli Ordini futuri con un congruo preavviso, comunque non inferiore a 12 mesi ovvero al diverso termine concordato per iscritto tra le Parti.
4.2 Entro il medesimo termine di cui al punto precedente il Fornitore si impegna a comunicare a Beghelli eventuali modifiche di natura estetica, funzionale, prestazionale e tecnica dei Prodotti che possano renderli inidonei all’uso da
parte di Beghelli.
4.3 Per ogni mese di mancato preavviso ai sensi degli artt. 4.1 e 4.2 il Fornitore è tenuto a corrispondere a Beghelli una penale pari a 3 volte il fatturato medio mensile realizzato dal Fornitore con Beghelli nei 24 mesi precedenti l’ultima
consegna di Prodotti effettuata, fermo restando il risarcimento del maggior
danno subito da Beghelli.
5. Prezzi e pagamenti
5.1 I prezzi indicati nell’Ordine sono fissi ed invariabili e comunque non soggetti ad alcuna revisione a meno che sia diversamente pattuito nell’Ordine stesso. Eventuali aumenti di prezzo per qualsiasi causa dovuti si riterranno validi e
vincolanti per Beghelli solo se preventivamente accettati per iscritto da quest’ultima.
5.2 I pagamenti saranno effettuati secondo i termini e le modalità indicati nell’Ordine.
5.3 Resta inteso che, in caso di inadempimento contrattuale da parte del Fornitore durante l’esecuzione di uno qualsiasi degli Ordini, Beghelli ha la facoltà di sospendere i pagamenti ai sensi dell’art. 1460 codice civile.
5.4 Nel caso in cui il Fornitore sia responsabile del pagamento di penali in favore di Beghelli ai sensi delle Condizioni Generali, il relativo importo potrà essere regolarmente fatturato da Beghelli al Fornitore e trattenuto sui pagamenti a
scadere, laddove ve ne sia capienza. Qualora non ve ne sia capienza, la differenza dovrà essere pagata dal Fornitore a richiesta di Beghelli.
5.5 Beghelli avrà il diritto di trattenere le somme dovute a titolo di pagamento di Prodotti difettosi o mancanti finché i Prodotti difettosi non siano sostituiti o riparati e/o quelli mancanti non vengano reintegrati.
6. Proprietà, consegne e penali
6.1 Il trasferimento, dal Fornitore a Beghelli, della proprietà dei Prodotti avviene al momento della consegna degli stessi secondo le condizioni di resa concordate tra le Parti, anche ai sensi degli Incoterms® 2020.
6.2 L’Ordine può prevedere che la consegna dei Prodotti avvenga: (i) a data fissa oppure (ii) sulla base di programmi di produzione periodici con facoltà di Beghelli di richiedere mediante Richiami, durante il Periodo di stoccaggio indicato nell’Ordine, consegne parziali dei Prodotti.
6.3 In particolare, l’esecuzione degli Ordini sulla base di programmi di produzione periodici, avviene secondo le seguenti modalità:
a) l’Ordine viene emesso da Beghelli almeno 30 giorni prima dell’inizio del Periodo di stoccaggio;
b) durante ciascun Periodo di stoccaggio, così come fino al successivo termine indicato nell’Ordine, Beghelli può richiedere al Fornitore, con singoli Richiami emessi sulla base del proprio fabbisogno, consegne parziali dei Prodotti nel rispetto degli eventuali lotti minimi indicati nell’Ordine;
c) al fine di fronteggiare l’eventuale aumento della domanda di Prodotti da parte del mercato, durante l’intero Periodo di stoccaggio, il Fornitore si impegna a mantenere sempre a disposizione di Beghelli una giacenza minima di Prodotti (cd. safety stock) nel quantitativo indicato nell’Ordine;
d) il Fornitore è tenuto a gestire il safety stock secondo il metodo FIFO (first in first out) e, in caso di diminuzione o esaurimento dello stesso, a ricostituire il quantitativo minimo entro il termine massimo di due settimane; inoltre, il
Fornitore autorizza sin d’ora Beghelli a effettuare, con preavviso, degli accertamenti presso i propri magazzini, al fine di appurare l’esistenza del safety stock.
6.4 Al fine di consentire al Fornitore di gestire al meglio la produzione, Beghelli, su richiesta del Fornitore, può trasmettere a quest’ultimo le proprie previsioni di acquisto dei Prodotti. Resta inteso che tali previsioni di acquisto hanno un valore meramente indicativo e non possono ritenersi vincolanti per Beghelli.
6.5 La consegna dei Prodotti deve essere effettuata nel luogo di destinazione, nei termini e alle condizioni previsti nell’Ordine ovvero nei singoli Richiami.
6.6 I tempi di consegna specificati nell’Ordine o nel Richiamo sono tassativi ed essenziali.
6.7 In caso di mancata consegna dei Prodotti entro i termini stabiliti, Beghelli potrà richiedere al Fornitore la corresponsione di una penale pari al 3% del valore dell’intero Ordine relativo al materiale consegnato in ritardo, per ogni settimana lavorativa di ritardo, fino ad un massimo del 30% di tale valore, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Nel caso in cui il ritardo nella consegna ecceda le tre settimane Beghelli ha la facoltà di annullare in tutto o
in parte l’Ordine.
6.8 L’applicazione della penale e l’annullamento dell’Ordine non limitano la risarcibilità dei danni ulteriori eventualmente subiti da Beghelli.
7. Documenti di trasporto e fatture
7.1 I Prodotti forniti devono sempre essere accompagnati da documenti di trasporto, predisposti nel rispetto della normativa vigente, contenenti l’espressa indicazione della data e del numero dell’Ordine di riferimento; in difetto, Beghelli può rifiutare le consegne.
7.2 Le fatture devono essere inviate alla sede di Beghelli entro i termini di legge e non sono accettate fatture sulle quali il Fornitore non abbia riportato distintamente il numero e la data dell’Ordine cui si riferiscono, nonché i dati dei
relativi documenti di trasporto.
8. Logistica e imballi
8.1 I Prodotti devono essere consegnati dal Fornitore nel rispetto del protocollo di logistica Beghelli. Per ogni non conformità a tale protocollo, Beghelli potrà richiedere al Fornitore la corresponsione di una penale dell’importo di 50,00
EUR.
8.2 L’imballo della merce fornita s’intende “a perdere”, salvo diversa pattuizione scritta.
8.3 L’imballo deve in ogni caso essere appropriato al materiale fornito e al mezzo di trasporto previsto: eventuali danni al materiale fornito saranno imputati al Fornitore qualunque siano le condizioni di resa.
8.4 Beghelli si riserva di non procedere con il ritiro dei Prodotti qualora le attività di scarico non possano essere eseguite in sicurezza, a causa della pericolosità del trasporto o del relativo posizionamento sul mezzo utilizzato dal Fornitore o dal vettore incaricato da quest’ultimo per la consegna.
9. Eccedenze
9.1 Beghelli non ha alcun obbligo d’acquisto, di custodia o di resa, né alcuna responsabilità per i materiali eventualmente forniti in eccedenza rispetto ai quantitativi stabiliti nell’Ordine, anche se questi fossero già stati
provvisoriamente depositati nei magazzini di Beghelli.
9.2 Beghelli ha quindi la facoltà di restituire le eccedenze di cui sopra a spese del Fornitore, sul quale permangono in via esclusiva i rischi relativi alla merce in eccedenza.
10. Verifica dei Prodotti
10.1 È obbligo del Fornitore consegnare i Prodotti previa verifica circa l’assenza di vizi e/o difetti, nonché la conformità alle eventuali specifiche tecniche concordate tra le Parti.
10.2 I Prodotti forniti dal Fornitore possono essere commercializzati da Beghelli oppure impiegati nella fabbricazione dei prodotti finiti (nel caso di materie prime, semilavorati o componenti) senza obbligo di controllo preventivo da
parte di Beghelli circa l’assenza di vizi e/o difetti, nonché la conformità alle eventuali specifiche tecniche. Ne consegue pertanto che la consegna dei Prodotti non costituisce accettazione degli stessi da parte di Beghelli.
10.3 Rimane tuttavia facoltà di Beghelli di effettuare in ogni momento, anche a campione, accertamenti su condizioni, stato, quantità e qualità dei Prodotti.
11. Garanzia per vizi e/o difetti
11.1 Il Fornitore garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi e/o difetti di ogni genere e che sono conformi alle eventuali specifiche tecniche concordate tra le Parti.
11.2 Beghelli, in deroga a quanto previsto dal codice civile, può denunciare i vizi e/o i difetti entro 15 giorni dalla scoperta e comunque entro 5 anni dalla relativa consegna.
11.3 Qualora si riscontrino Prodotti con vizi e/o difetti, oppure non conformi, Beghelli può chiederne la sostituzione o l’annullamento totale o parziale dell’Ordine, restituendo i Prodotti a spese e assunzione dei rischi a carico del Fornitore o trattenendo quanto già consegnato, salvo il diritto al risarcimento dei danni. In caso di sostituzione, la stessa deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il termine stabilito da Beghelli.
11.4 Nell’eventualità di danni causati da vizi e/o difetti dei Prodotti, il Fornitore è responsabile per tutti i danni diretti e indiretti causati a Beghelli, ai clienti di quest’ultima e agli utenti finali, nonché per tutti i costi sostenuti a qualsiasi titolo da Beghelli in relazione a tali Prodotti. Inoltre, il Fornitore si impegna a tenere manlevata e indenne Beghelli da qualsiasi pretesa dovesse essere avanzata nei suoi confronti per danni causati dai Prodotti, nonché a intervenire in
qualunque contenzioso, giudiziale o extra giudiziale dovesse essere coinvolta Beghelli, al fine di ottenerne l’estromissione dal procedimento.
11.5 Fermo restando quanto indicato alla clausola precedente, il Fornitore si impegna a sottoscrivere e a mantenere durante tutto il rapporto di fornitura adeguata copertura assicurativa per i danni che potrebbero essere causati da
vizi e/o difetti dei propri Prodotti.
12. Forza maggiore
12.1 Laddove la fornitura non possa essere effettuata per causa di forza maggiore, i termini di consegna sono prorogati per un tempo pari alla durata della causa di forza maggiore. Il Fornitore deve comunque informare senza ritardo Beghelli dell’insorgenza e della cessazione della causa di forza maggiore e intraprendere tutte le iniziative utili a superare tale difficoltà e a contenere eventuali pregiudizi per Beghelli.
12.2 Qualora la causa di forza maggiore determini un ritardo rilevante nella consegna Beghelli ha diritto di revocare/annullare l’Ordine, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta al Fornitore.
13. Subfornitura, cessione degli Ordini e del credito
13.1 Ogni subfornitura, cessione o affidamento degli Ordini a soggetti terzi, anche nel caso di imprese consorziate, devono essere preventivamente autorizzati per iscritto da Beghelli. Resta inteso che il Fornitore risponde in ogni caso
anche del fatto di detti terzi soggetti e dei loro dipendenti.
13.2 In caso di cessione o affidamento a terzi il cessionario o l’affidatario devono impegnarsi a loro volta al rispetto delle presenti Condizioni Generali.
13.3 Salvo diverso accordo risultante per iscritto, è fatto divieto al Fornitore di cedere, anche nell’ambito di un contratto di factoring, i crediti maturati o che dovessero maturare nei confronti di Beghelli.
14. Origine dei Prodotti e materiali pericolosi
14.1 Il Fornitore si impegna a trasmettere a Beghelli, annualmente ovvero ogniqualvolta sia richiesto da Beghelli stessa, una propria attestazione contenente la dichiarazione d’origine dei Prodotti ai sensi della normativa comunitaria o nazionale applicabile, nonché a comunicare tempestivamente ogni relativa variazione.
14.2 Il Fornitore s’impegna a indicare espressamente per iscritto a Beghelli ogni notizia relativa all’eventuale pericolosità di quanto ordinato, al fine di scongiurare ogni incidente e danno a persone e cose.
14.3 In caso di inadempienza il Fornitore è l’unico e diretto responsabile degli eventuali danni causati a persone e cose.
15. Conformità dei Prodotti
15.1 Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le prescrizioni relative a sostanze regolamentate e/o bandite nell’Unione Europea e, in particolare, quelle indicate nel Regolamento 2006/1907/CE (“Regolamento Reach”), come emendato
dalle successive modifiche e integrazioni. In particolare, il Fornitore si impegna a:
a) rispettare sistematicamente le legislazioni e i regolamenti sul bando o restrizione all’uso di prodotti o sostanze, in vigore nell’Unione Europea al momento dell’emissione degli Ordini ovvero della consegna dei Prodotti;
b) entro 45 giorni dalla pubblicazione di ogni aggiornamento della candidate list del Regolamento Reach, informare Beghelli dell’eventuale presenza nei Prodotti forniti di sostanze indicate nella candidate list.
15.2 Il Fornitore, anche nel caso in cui produca o commercializzi i Prodotti al di fuori dell’Unione Europea, garantisce che tutti i Prodotti che saranno forniti a Beghelli sono conformi alle seguenti normative europee (“Normative UE”),
come emendate dalle successive modifiche e integrazioni, laddove applicabili:
- Direttiva 2011/65/UE (c.d. “Direttiva RoHS II”), indipendentemente dal fatto che i Prodotti siano interessati o meno dall’applicazione di tale direttiva;
- Direttiva 2014/35/UE (c.d. “Direttiva Bassa Tensione”);
- Direttiva 2014/30/UE (c.d. “Direttiva Compatibilità Elettromagnetica”);
- Direttiva 2014/34/CE (c.d. “Direttiva ATEX”);
- Direttiva 2015/53/UE (c.d. “Direttiva RED”);
- Direttiva 2009/125/CE (c.d. “Direttiva ErP”) e successivi regolamenti contenenti le relative misure di implementazione;
- Direttiva 2010/30/CE (c.d. “Direttiva Energy Labelling”);
- Regolamento (UE) 305/2011 (c.d. “Regolamento Prodotti da Costruzione”);
- Direttiva 2012/19/UE (c.d. “Direttiva RAEE”);
- Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori.
15.3 Il Fornitore s’impegna altresì a tenersi informato e aggiornato in merito ai futuri sviluppi, emendamenti ed integrazioni al Regolamento Reach e alle Normative UE e assicura che i Prodotti, alla data di consegna, saranno sempre conformi a tali normative. Pertanto, il Fornitore si impegna a consegnare a Beghelli esclusivamente Prodotti conformi ai requisiti normativi.
15.4 Nel caso in cui i Prodotti non siano conformi alle disposizioni del Regolamento Reach e delle Normative UE, o nel caso in cui la loro conformità non sia più garantita in seguito a eventuali modifiche ai Prodotti, o in seguito a
emendamenti ai contenuti di tali normative, il Fornitore si impegna a informare preventivamente e tempestivamente Beghelli, specificando le ragioni della non conformità.
15.5 Il Fornitore s’impegna, altresì, a semplice richiesta di Beghelli, a mettere a disposizione della stessa tutta la documentazione attestante la conformità dei Prodotti al Regolamento Reach e alle Normative UE, comprese le dichiarazioni di conformità, i rapporti di prova, i documenti tecnici e qualsiasi altro documento che si rendesse necessario.
15.6 Qualora Beghelli riscontri che i Prodotti o parte di essi non siano conformi al Regolamento Reach e alle Normative UE, può chiederne la sostituzione alle stesse condizioni contrattuali dell’Ordine ovvero l’annullamento totale o
parziale dell’Ordine stesso, restituendo la merce a spese e assunzione dei rischi in carico al Fornitore, salvo il diritto al risarcimento dei danni. In caso di sostituzione dei Prodotti la stessa deve avvenire nel più breve tempo possibile
e comunque entro e non oltre il termine di consegna stabilito da Beghelli, pena l’annullamento dell’Ordine.
15.7 I Prodotti che non ricadono nel campo di applicazione delle normative sopra indicate devono essere comunque conformi alla Direttiva 2001/95/CE (“Sicurezza Generale Prodotti”), laddove applicabile. Inoltre, ciascun Prodotto
deve essere sempre progettato, costruito e collaudato in conformità alle relative norme armonizzate EN o, dove non esistenti, per ordine di priorità alle relative norme Internazionali (IEC o ISO) o alle norme emesse da Comitati
tecnici nazionali. Qualora non esistano norme applicabili, il Prodotto dovrà rispondere a un capitolato di prova che dovrà essere oggetto di accordo tra le Parti.
15.8 La conformità alle direttive europee è indicata attraverso l’affissione della marcatura “CE“ e di tutti gli eventuali ulteriori simboli grafici e marcature prescritti per il Prodotto e/o il suo imballaggio e/o il suo manuale d’istruzioni.
16. Personale del Fornitore e sicurezza sul lavoro
16.1 Il Fornitore garantisce che gli Ordini sono eseguiti da personale alle proprie direttive regolarmente assunto mediante contratto di lavoro conforme alle normative vigenti, senza alcuna forma di illecito sfruttamento della forza lavoro e con organizzazione di mezzi necessari a garantire la migliore esecuzione degli Ordini nel rispetto delle normative vigenti. A tal proposito, il Fornitore si impegna a consegnare, a richiesta di Beghelli, la documentazione ritenuta da quest’ultimo opportuna, al fine di verificare il rispetto di quanto sopra indicato.
16.2 Il Fornitore garantisce che i Prodotti sono realizzati in luoghi di lavoro e a mezzo di macchinari e attrezzature rispondenti ai requisiti di sicurezza, igiene e salute applicabili. In particolare, il Fornitore garantisce l’osservanza delle norme di sicurezza e antinfortunistiche ovunque sia la sede dove l’Ordine viene eseguito.
16.3 Il Fornitore è pertanto obbligato a compiere tutte le azioni necessarie e opportune affinché il proprio personale si attenga scrupolosamente alle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro e ciò anche con riguardo
alle attrezzature e ai materiali di proprietà di Beghelli che il Fornitore ha eventualmente in uso.
16.4 Qualora si rendesse necessaria la presenza di personale Beghelli presso la sede del Fornitore, quest’ultimo, ai sensi della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, deve fornire al suddetto personale dettagliate
informazioni sui rischi specifici presenti nei propri ambienti di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, fornendogli tutti gli strumenti e apparecchi necessari alla protezione della salute e sicurezza. Il Fornitore si
impegna inoltre a mettere in atto tutte le misure utili o anche solo opportune a eliminare gli eventuali rischi interferenziali presenti nei propri ambienti di lavoro. Il Fornitore deve altresì assicurare l'assistenza di una persona responsabile della propria azienda a cui il personale Beghelli possa fare riferimento per tutta la durata della permanenza nei luoghi di lavoro.
17. Attrezzature
17.1 Beghelli, qualora sia necessario e previsto, mette a disposizione del Fornitore, a titolo di comodato d’uso, e secondo quanto previsto dall’art. 72 D.Lgs. 81/2008, le Attrezzature indicate in un separato elenco sottoscritto da
entrambe le Parti, il quale, ogniqualvolta necessario, viene aggiornato periodicamente.
17.2 Il Fornitore si impegna a verificare che le Attrezzature siano in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza, nonché adatte all'utilizzo per il quale le stesse sono state predisposte.
17.3 Il Fornitore ha l'obbligo di conservare e utilizzare le Attrezzature con la massima cura e diligenza e ha il diritto di servirsi delle stesse per l'uso al quale sono destinate, mantenendole in piena efficienza. Ai sensi dell’art. 72 D.Lgs.
81/2008 il Fornitore dovrà trasmettere a Beghelli una comunicazione con l’indicazione delle persone incaricate a utilizzare le Attrezzature, le quali dovranno essere adeguatamente formate dal Fornitore sull’uso delle Attrezzature stesse e operare sempre nel rispetto delle normative vigenti.
17.4 All'atto della restituzione, le Attrezzature devono essere riconsegnate nello stato in cui sono state concesse, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso. Beghelli ha la facoltà di controllare in qualsiasi momento l’esistenza e lo stato di conservazione delle Attrezzature.
17.5 Beghelli è espressamente esonerata dal Fornitore da ogni responsabilità per i danni che lo stesso e terzi possono subire a causa dell'utilizzo delle Attrezzature. Pertanto, in tali ipotesi è responsabile in via esclusiva il Fornitore.
17.6 Gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle Attrezzature saranno oggetto di appositi accordi scritti tra le Parti.
17.7 Le Attrezzature sono e restano di proprietà di Beghelli e, in nessun caso, il Fornitore è autorizzato ad usarle per realizzare prodotti per terze parti, per fini propri oppure in quantità superiori a quelle ordinate da Beghelli; al Fornitore è fatto altresì divieto di riprodurre le Attrezzature e sottoporle a reverse engineering.
17.8 Alla conclusione del rapporto di fornitura ovvero su richiesta di Beghelli, le Attrezzature devono essere prontamente restituite a Beghelli, perfettamente funzionanti e senza danno alcuno, fatto salvo il normale deperimento d’uso.
17.9 Il Fornitore può concedere le Attrezzature in comodato a soggetti terzi solo previa autorizzazione scritta di Beghelli. In ogni caso, il Fornitore rimane responsabile nei confronti di Beghelli dell’inadempimento agli obblighi sopra
indicati da parte di tali soggetti terzi.
18. Diritto di audit
18.1 Beghelli avrà il diritto, in qualsiasi momento e con un preavviso di 5 giorni, di effettuare audit per accertare il rispetto da parte del Fornitore degli obblighi di cui al rapporto contrattuale in essere con Beghelli. In particolare il Fornitore si impegna a consentire a Beghelli ispezioni presso i propri stabilimenti e l’accesso ai proprio registri contabili e documentazione di supporto, nonché a qualsiasi documento relativo all’attività svolta dal Fornitore nell’ambito del rapporto contrattuale in essere con Beghelli.
18.2 Il Fornitore si impegna altresì a consentire le verifiche e le ispezioni di soggetti terzi (a titolo esemplificativo, enti di certificazione e/o clienti Beghelli) che si rendessero necessarie per l’esecuzione del rapporto contrattuale in essere con Beghelli.
18.3 In caso di subfornitura, cessione o affidamento degli Ordini da parte del Fornitore a soggetti terzi autorizzati da Beghelli ai sensi dell’art. 13.1 delle presenti Condizioni Generali, il Fornitore si impegna – anche ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1381 c.c. – a far sì che tali terzi consentano la regolare esecuzione di quanto previsto al presente articolo.
19. Proprietà industriale e intellettuale di Beghelli
19.1 Il Fornitore si impegna a non divulgare e a trattare come riservate tutte le informazioni tecniche, i progetti, i disegni, i modelli, i prototipi, le formule e le conoscenze di mercato eventualmente ricevute da Beghelli o di cui sia venuto a conoscenza in occasione o al fine dell’esecuzione degli Ordini.
19.2 Beghelli conserva la proprietà industriale e intellettuale di progetti e disegni e, in generale, di tutte le informazioni e conoscenze tecniche trasmesse al Fornitore o di cui sia venuto a conoscenza in occasione o al fine dell’esecuzione degli Ordini, e di cui il Fornitore può fare uso esclusivamente per la realizzazione e la fornitura dei Prodotti. Su richiesta di Beghelli, il
Fornitore si impegna a cessare immediatamente l’utilizzo e a restituire a Beghelli tutta la documentazione ricevuta da quest’ultima.
19.3 La messa a disposizione da parte di Beghelli del proprio know-how non può in alcun caso e in nessun modo costituire concessione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, industriale o a qualsiasi altro titolo a favore del Fornitore.
19.4 Nel caso in cui, in collegamento con le lavorazioni eseguite, il Fornitore realizzi un’invenzione, verrà messa a disposizione di Beghelli ogni documentazione necessaria o utile per la relativa attuazione produttiva. In relazione a tali invenzioni e ai relativi titoli di privativa industriale, si intenderanno automaticamente concessi a Beghelli il diritto di licenza per la produzione, la vendita e l’uso.
19.5 Ove richiesto da Beghelli, il Fornitore si impegna ad apporre il marchio di Beghelli sui manufatti ordinati, senza che con ciò si realizzi la concessione di licenza d’uso del marchio predetto.
20. Garanzia sulla proprietà industriale e intellettuale del Fornitore
20.1 Nel caso in cui i Prodotti siano fabbricati dal Fornitore non sulla base di informazioni tecniche, progetti, disegni o modelli di Beghelli, il Fornitore garantisce a Beghelli di essere il legittimo titolare di ogni diritto di proprietà industriale e intellettuale sui Prodotti e, in caso contrario, di aver ottenuto l'autorizzazione dai rispettivi titolari per poter utilizzare i predetti diritti al fine di dare esecuzione agli Ordini.
20.2 Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Beghelli da ogni richiesta giudiziale o extra-giudiziale e da ogni responsabilità, perdite, costi, danni e spese, anche legali, che Beghelli dovesse ricevere o sostenere a seguito di richieste di terzi in merito a violazioni di diritti e titoli altrui. Beghelli comunicherà prontamente al Fornitore l'esistenza delle suddette richieste e il Fornitore si impegna a prendere parte al procedimento al fine di ottenere l'estromissione di Beghelli.
20.3 Nel caso in cui un'autorità giudiziaria, una corte arbitrale o un accordo extragiudiziale dovessero riconoscere in modo definitivo la violazione di un brevetto, di un diritto di proprietà industriale o intellettuale o nel caso in cui il Fornitore dovesse ritenere che i Prodotti potrebbero violare i diritti di proprietà industriale altrui, il Fornitore, a sue spese e a scelta di Beghelli, si impegna a: (i) ottenere il diritto, a favore di Beghelli, di continuare la commercializzazione e l'uso dei Prodotti nel mondo, (ii) sostituire i Prodotti con altri prodotti simili, (iii) modificare i Prodotti in modo da evitare la violazione dei diritti altrui, (iv) accettare la restituzione dei Prodotti e rimborsare a Beghelli il prezzo e le ulteriori spese connesse alla fornitura, quali, a titolo esemplificativo, le spese di consegna/restituzione e installazione/disinstallazione, rimanendo impregiudicati gli ulteriori diritti di Beghelli.
21. Privacy
21.1 Beghelli e il Fornitore si impegnano a trattare gli eventuali dati personali di cui dovessero venire a conoscenza nell'ambito delle attività qui descritte, in conformità alle previsioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
21.2 A tal proposito, il Fornitore dichiara di aver preso visione della relativa informativa disponibile al seguente link www.beghelli.it
22. Codice etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
22.1 Il presente rapporto contrattuale stipulato tra le Parti è improntato a principi di legalità, trasparenza, correttezza, lealtà ed integrità, in linea con il contenuto del Codice Etico aziendale e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo eventualmente adottato, disponibili sul sito internet www.beghelli.it Eventuali violazioni dovranno essere segnalate secondo la “Procedura Segnalazioni”, mediante la compilazione dell’apposito form, entrambi disponibili sul sito internet www.beghelli.it
22.2 Qualora, nell’esecuzione degli Ordini, il Fornitore adottasse comportamenti non in linea con i predetti principi, Beghelli è legittimata a prendere opportuni provvedimenti, sino all’annullamento degli Ordini e alla risoluzione del rapporto di fornitura, nonché al risarcimento del danno.
23. Policy di Sostenibilità
23.1 Beghelli ha implementato una Policy di Sostenibilità, volta a sviluppare e promuovere l’applicazione dei principi di sostenibilità, di integrità e della cultura dell’eccellenza, disponibile sul sito internet www.beghelli.it. Il Fornitore dichiara di conoscere i contenuti della predetta Policy di Sostenibilità di Beghelli e di condividere i relativi principi. Il Fornitore, inoltre, si impegna a compiere ogni ragionevole sforzo per promuovere la conoscenza e l’applicazione di tali principi anche da parte dei propri stakeholders.
24. Riservatezza
24.1 Qualsiasi informazione, dato, conoscenza, ritrovato (brevettato o brevettabile), disegno, documento di carattere tecnico o produttivo, know-how, nonché qualsiasi notizia di carattere tecnico, commerciale, di marketing, economico, finanziario e amministrativo relativi a Beghelli, in qualsiasi forma (scritta, verbale, magnetica o elettronica, mediante visione diretta, ecc.), di cui il Fornitore dovesse venire a conoscenza durante il rapporto di fornitura, e che non possa oggettivamente ritenersi di pubblico dominio, ha carattere strettamente confidenziale e riservato (“informazioni riservate”).
24.2 Con riferimento alle suddette informazioni riservate il Fornitore si obbliga a:
a) non cedere, divulgare o comunicare a terzi, direttamente o indirettamente, né in tutto né in parte, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, le informazioni riservate, senza il preventivo espresso consenso scritto di Beghelli;
b) non utilizzare in qualsiasi modo, né in tutto né in parte, le informazioni riservate per finalità diverse dal rapporto di fornitura;
c) non copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le informazioni riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per lo svolgimento della fornitura;
d) garantire direttamente il rispetto di tali impegni anche da parte dei propri dipendenti e collaboratori;
e) trattare e conservare tutte le informazioni riservate con la massima cura e attenzione, evitando qualsiasi comportamento che possa vanificare l’obbligo di riservatezza;
f) restituire a Beghelli, al termine del rapporto di fornitura, ogni informazione riservata ricevuta.
24.3 Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi di cui sopra a tempo indeterminato, anche successivamente alla conclusione di ogni rapporto con Beghelli.
25. Divieto di pubblicità
25.1 E’ fatto divieto al Fornitore di diffondere qualsiasi forma di pubblicità che faccia riferimento a prestazioni effettuate in favore di Beghelli.
25.2 In deroga a tale divieto e a suo insindacabile giudizio, Beghelli potrà concedere al Fornitore di volta in volta autorizzazioni a speciali forme di pubblicità da effettuarsi secondo le modalità che verranno prescritte.
26. Clausola risolutiva
26.1 In caso d'inadempimento, d'inesatta o parziale esecuzione da parte del Fornitore di quanto previsto negli artt. 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23 e 24 Beghelli, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., può annullare gli Ordini e
dichiarare risolto il rapporto di fornitura a mezzo di semplice comunicazione scritta inviata al Fornitore, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.
26.2 Con le stesse modalità di cui al precedente punto, Beghelli può annullare gli Ordini e dichiarare risolto il rapporto di fornitura nel caso di morte, custodia giudiziale, fallimento, ammissione a procedura concorsuale o insolvenza del Fornitore, così come nel caso in cui quest’ultimo non possa più far fronte ai propri impegni o subisca un mutamento dei propri assetti societari che introduca fattori che pregiudichino la continuazione del rapporto di fornitura.
27. Comunicazioni tra le Parti
27.1 Le Parti si danno atto e riconoscono che lo scambio di informazioni riferite al rapporto di fornitura (es. trasmissione e accettazione degli Ordini, definizione dei termini di consegna, ecc.) potranno avvenire, in tutto o in parte, anche attraverso strumenti di “supply chain collaboration” utilizzati da Beghelli (come ad esempio e-mail attive, portali web o eventuali altri strumenti che saranno impiegati da Beghelli).
27.2 I dati e le informazioni comunicati da una Parte all’altra Parte attraverso tali strumenti di comunicazione avranno validità contrattuale e, pertanto, saranno efficaci e vincolanti tra le Parti.
28. Legge applicabile e foro competente
28.1 Gli Ordini, anche se conferiti a fornitori stranieri e per materiali forniti dall’estero, sono regolati dalla legge italiana.
28.2 Resta espressamente esclusa l’applicazione della Convenzione di Vienna sui contratti internazionali di vendita di merci, dell'11 aprile 1980 e di altre Convenzioni vigenti in materia di vendita internazionale e regolanti il conflitto
tra leggi.
28.3 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti è attribuita alla giurisdizione italiana e alla competenza esclusiva del Foro di Bologna, fatta salva la facoltà di Beghelli di esperire l’azione ove il Fornitore ha il domicilio o la residenza.
28.4 Viene in ogni caso esclusa la tutela monitoria prevista dagli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile, così come ogni altra tutela giudiziaria ad essa assimilabile (es. quella di cui all’art. 186-ter del codice di procedura
civile).