Condizioni di Acquisto materiale non codificato e appalto di servizi
A) DISPOSIZIONI GENERALI
1. Definizioni
1.1 Nelle presenti condizioni generali i termini sotto indicati assumono il significato che per ciascuno di essi viene specificato come segue:
a) “Beghelli”: la società Beghelli S.p.A. società Unipersonale;
b) “Fornitore”: l’impresa incaricata da Beghelli dello svolgimento delle singole attività come di seguito considerate;
c) “Parte” o “Parti”: Beghelli e il Fornitore singolarmente o congiuntamente considerati;
d) “Attività”: le attività – in via alternativa e/o cumulativa fra loro – di fornitura di materiale non codificato e appalto di servizi affidate da Beghelli al Fornitore;
e) “Commessa”: la commessa affidata da Beghelli al Fornitore mediante lettera di incarico o modulo d’ordine, avente ad oggetto una o più Attività;
f) “Capitolato tecnico”: il documento predisposto da Beghelli contenente l’elenco e la descrizione delle singole Attività;
g) “Offerta”: l’offerta economica presentata dal Fornitore a Beghelli;
h) “Prodotti”: i prodotti richiesti da Beghelli al Fornitore sulla base della Commessa;
i) “Condizioni generali”: le condizioni generali qui di seguito riportate;
j) “Contratto”: il rapporto contrattuale in essere tra le Parti, disciplinato in modo unitario dalla Commessa, dalle Condizioni generali e dal Capitolato tecnico.
2. Oggetto del Contratto
2.1 Il Contratto ha per oggetto la corretta e tempestiva esecuzione da parte del Fornitore delle singole Attività indicate nella Commessa e/o nel Capitolato tecnico.
3. Validità delle Condizioni generali
3.1 Le Condizioni generali formano parte integrante del Contratto, fatto salvo quanto diversamente stabilito nella Commessa.
3.2 Ferma restando l’applicabilità della presente sezione “A) Disposizioni generali” a tutti gli incarichi conferiti da Beghelli al Fornitore, le sezioni “B) Acquisto di materiale non codificato” e “C) Appalto di servizi” saranno applicate in relazione allo specifico oggetto della singola Commessa.
3.3 Le Condizioni generali sono valide per tutto il periodo indicato nella Commessa, ovvero, in mancanza di un termine, per tutto il periodo necessario alla completa e regolare esecuzione delle singole Attività.
3.4 Le Condizioni generali si intendono in ogni caso conosciute ed integralmente accettate dal Fornitore in virtù della ricezione e/o firma e/o esecuzione della Commessa da parte dello stesso.
3.5 Il Fornitore non può invocare né eccepire condizioni diverse da quelle contenute nelle Condizioni generali, nella Commessa e/o nel Capitolato tecnico. Pertanto, non hanno alcuna validità le eventuali condizioni precisate per iscritto sull’Offerta del Fornitore, in qualsiasi fase della trattativa contrattuale, nonché successivamente all'accettazione delle Condizioni generali, ovvero all'emissione della Commessa, o comunque indicate nella documentazione del Fornitore (ad es. opuscoli, cataloghi, pubblicazioni, disegni o fatture).
4. Accettazione della Commessa
4.1 La Commessa trasmessa da Beghelli al Fornitore, anche via fax o e-mail, si intende accettata dal Fornitore mediante invio della copia della Commessa sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito dei necessari poteri di firma ovvero con la consegna della conferma su modulo del Fornitore.
4.2 La Commessa si intende altresì accettata nel momento in cui il Fornitore vi dia esecuzione o, comunque, qualora entro 5 giorni dal suo invio, il Fornitore non abbia comunicato per iscritto la propria volontà di non dare esecuzione alla Commessa.
4.3 Qualora l’accettazione del Fornitore contenga condizioni nuove o diverse da quelle contenute nella Commessa, essa si considera quale nuova proposta che non vincola Beghelli, salvo espressa accettazione scritta di quest’ultima.
5. Durata
5.1 Il Contratto ha validità per il periodo espressamente indicato nella Commessa, ovvero, in mancanza, per tutto il tempo necessario per il completo e regolare espletamento delle singole Attività.
5.2 In ogni caso, Beghelli potrà recedere in qualsiasi momento dal Contratto con preavviso scritto di almeno 30 giorni, fatto salvo il pagamento delle sole attività effettivamente svolte dal Fornitore sino al momento di efficacia del recesso.
6. Corrispettivi, pagamenti e fatturazione
6.1 I corrispettivi indicati nella Commessa sono fissi e invariabili e, comunque, non soggetti ad alcuna revisione, salvo diversa indicazione nella Commessa, nonché comprensivi di ogni onere e spesa sostenuti dal Fornitore per l’esecuzione delle singole Attività.
6.2 I pagamenti saranno effettuati da Beghelli, previo ricevimento fattura, secondo i termini e le modalità indicati nella Commessa. In caso di Commessa conferita con modulo d’ordine, la fattura dovrà indicare il numero e la riga d’ordine indicante le singole Attività e/o i Prodotti a cui la fattura si riferisce, nonché il riferimento all’eventuale documento/i di trasporto; in caso di Commessa conferita con lettera di incarico, la fattura dovrà indicare la data e l’oggetto di quest’ultima.
6.3 Per consentire la verifica del corretto espletamento delle singole Attività svolte dal Fornitore, Beghelli potrà richiedere nella Commessa che la fatturazione sia preventivamente autorizzata per iscritto da Beghelli stessa.
6.4 Nel caso in cui il Fornitore sia responsabile del pagamento di penali in favore di Beghelli, il relativo importo sarà regolarmente fatturato da Beghelli al Fornitore e trattenuto sui pagamenti a scadere, laddove ve ne sia capienza. Qualora non ve ne sia capienza, la differenza dovrà essere tempestivamente pagata dal Fornitore a semplice richiesta scritta di Beghelli.
6.5 Beghelli avrà il diritto di trattenere le somme dovute a titolo di pagamento di Prodotti difettosi e/o mancanti e/o di Attività non regolarmente eseguite e/o non eseguite finché i Prodotti non siano sostituiti, riparati e/o consegnati e/o le Attività non regolarmente eseguite e/o mancanti non vengano corrette o effettuate.
7. Tempistiche e penale
7.1 L’esecuzione delle singole Attività deve avvenire esattamente nel luogo, nei termini e alle condizioni previsti nella Commessa. I tempi specificati nella Commessa sono tassativi e perentori.
7.2 In caso di mancata regolare esecuzione delle singole Attività entro i termini stabiliti, Beghelli, salvo diverso accordo tra le Parti risultante dalla Commessa, potrà richiedere al Fornitore la corresponsione di una penale pari al 3% del valore dell’intera Commessa, a partire dalla seconda settimana lavorativa di ritardo e per ogni settimana lavorativa successiva, fino ad un massimo del 30% di tale valore, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Nel caso in cui il ritardo ecceda le tre settimane, Beghelli ha la facoltà, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., di risolvere il Contratto a mezzo di semplice comunicazione scritta inviata al Fornitore, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e/o subendi.
7.3 L’applicazione della penale e/o la risoluzione del Contratto non limitano la risarcibilità dei danni ulteriori, anche indiretti, eventualmente subiti da Beghelli.
8. Forza maggiore e sospensione delle Attività
8.1 Laddove la Commessa non possa essere eseguita per causa di forza maggiore, i termini di consegna sono prorogati per un tempo pari alla durata della causa di forza maggiore. Il Fornitore deve comunque informare senza ritardo e per iscritto Beghelli dell’insorgenza e della cessazione della causa di forza maggiore e intraprendere tutte le iniziative utili ed opportune a superare tale difficoltà e a contenere eventuali pregiudizi per Beghelli.
8.2 Qualora la causa di forza maggiore determini un ritardo rilevante nella consegna, Beghelli ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante comunicazione scritta al Fornitore.
8.3 Nel caso in cui la Commessa preveda lo svolgimento di Attività di carattere continuativo, le Parti, in presenza di sopravvenute esigenze di carattere aziendale e produttivo, anche non dovute a circostanze di forza maggiore, si impegnano a concordare in buona fede e per iscritto la sospensione in tutto o in parte delle singole Attività.
8.4 In caso di sospensione di una o più Attività, il Fornitore non avrà diritto ad alcun corrispettivo per le prestazioni non eseguite, né potrà richiedere alcun compenso e/o indennizzo a titolo di mancato guadagno e ogni altro onere o spesa comunque ed a qualsiasi titolo sostenuti.
9. Subcontratto, cessione del Contratto e del credito
9.1 Ogni subfornitura, subappalto, cessione del Contratto o affidamento delle singole Attività a soggetti terzi, anche nel caso di imprese consorziate, devono essere preventivamente autorizzati per iscritto da Beghelli, subordinatamente all’invio a quest’ultima da parte del Fornitore della documentazione elencata all’art. 23.3, riferita al subappaltatore, cessionario e/o affidatario.
9.2 In caso di autorizzazione alla subfornitura, al subappalto, alla cessione del Contratto e/o all’affidamento delle singole Attività a terzi, il Fornitore rimane comunque l’unico responsabile nei confronti di Beghelli del pieno adempimento di tutti gli obblighi, in relazione all’esecuzione delle singole Attività da parte del subfornitore, subappaltatore, cessionario e/o dell’affidatario.
9.3 In caso di subfornitura, subappalto, cessione o affidamento a terzi, questi devono impegnarsi a loro volta al rispetto delle presenti Condizioni generali.
9.4 Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Beghelli da ogni richiesta giudiziale o extra-giudiziale e da ogni responsabilità, perdite, costi, danni e spese, anche legali, che Beghelli dovesse ricevere o sostenere a seguito di richieste di terzi. Beghelli comunicherà prontamente al Fornitore l'esistenza delle suddette richieste e il Fornitore si impegna a prendere parte, a propria cura e spese, al relativo procedimento al fine di ottenere l'estromissione di Beghelli.
9.5 Salvo diverso accordo risultante per iscritto, è fatto divieto al Fornitore di cedere, anche nell’ambito di un contratto di factoring, i crediti maturati e/o che dovessero maturare nei confronti di Beghelli.
10. Privacy
10.1 Beghelli e il Fornitore si impegnano a trattare gli eventuali dati personali di cui dovessero venire a conoscenza nell'ambito delle attività qui descritte, in conformità alle previsioni del D.Lgs. 196/2003 relativo alla tutela della Privacy e successive modifiche (D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della disciplina italiana al Reg. UE n. 679/2016, cd. GDPR), con le finalità ivi consentite e per l’adempimento di ogni obbligo di legge anche di natura fiscale e/o contabile.
10.2 A tal proposito, il Fornitore dichiara di aver preso visione della relativa informativa disponibile sul sito internet www.beghelli.it
11. Riservatezza
11.1 Qualsiasi informazione, dato, conoscenza, ritrovato (brevettato o brevettabile), disegno, documento di carattere tecnico o produttivo, know-how, nonché qualsiasi notizia di carattere tecnico, commerciale, di marketing, economico, finanziario e amministrativo relativi a Beghelli, in qualsiasi forma (scritta, verbale, elettronica, mediante visione diretta, ecc.), di cui il Fornitore dovesse venire a conoscenza durante lo svolgimento del Contratto e che non possa oggettivamente ritenersi di pubblico dominio, ha carattere strettamente confidenziale e riservato (“Informazioni riservate”).
11.2 Con riferimento alla suddette Informazioni riservate il Fornitore si obbliga a:
a) non cedere, divulgare o comunicare a terzi, direttamente o indirettamente, né in tutto né in parte, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, le Informazioni riservate, senza il preventivo espresso consenso scritto di Beghelli;
b) non utilizzare in qualsiasi modo, né in tutto né in parte, le Informazioni riservate per finalità diverse dall’adempimento del Contratto;
c) non copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per lo svolgimento del Contratto;
d) garantire direttamente il rispetto di tali impegni anche da parte dei propri dipendenti e collaboratori;
e) trattare e conservare tutte le Informazioni riservate con la massima cura e attenzione, evitando qualsiasi comportamento che possa vanificare l’obbligo di riservatezza;
f) restituire a Beghelli, al termine del rapporto, ogni informazione riservata ricevuta.
11.3 Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi di cui sopra per tutta la durata del Contratto e per il periodo di cinque anni dalla risoluzione dello stesso.
12. Codice etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
12.1 Il presente rapporto contrattuale stipulato tra le Parti è improntato a principi di legalità, trasparenza, correttezza, lealtà ed integrità, in linea con il contenuto del Codice Etico aziendale e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo eventualmente adottato disponibili sul sito internet www.beghelli.it Eventuali violazioni dovranno essere segnalate secondo la “Procedura Segnalazioni”, disponibile sul sito internet www.beghelli.it mediante la compilazione dell’apposito form, entrambi disponibili sul sito internet www.beghelli.it
12.2 Qualora, nell’esecuzione degli Ordini, il Fornitore adottasse comportamenti non in linea con i predetti principi, Beghelli è legittimata a prendere opportuni provvedimenti, sino all’annullamento degli Ordini e alla risoluzione del rapporto di fornitura, nonché al risarcimento del danno.
13. Policy di Sostenibilità
13.1 Beghelli ha implementato una Policy di Sostenibilità, volta a sviluppare e promuovere l’applicazione dei principi di sostenibilità, di integrità e della cultura dell’eccellenza, disponibile sul sito internet www.beghelli.it Il Fornitore dichiara di conoscere i contenuti della predetta Policy di Sostenibilità di Beghelli e di condividere i relativi principi. Il Fornitore, inoltre, si impegna a compiere ogni ragionevole sforzo per promuovere la conoscenza e l’applicazione di tali principi anche da parte dei propri stakeholders.
14. Divieto di pubblicità
14.1 E’ fatto divieto al Fornitore di diffondere qualsiasi forma di pubblicità che faccia riferimento a prestazioni effettuate in favore e/o per conto di Beghelli.
14.2 In deroga a tale divieto e a suo insindacabile giudizio, Beghelli potrà concedere al Fornitore, di volta in volta, autorizzazioni a forme di pubblicità da effettuarsi secondo le modalità che verranno prescritte.
15. Clausola risolutiva
15.1 In caso d'inadempimento, d'inesatta o parziale esecuzione da parte del Fornitore di quanto previsto negli artt. 2 (Oggetto del Contratto), 7 (Tempistiche e penale), 9.1 e 9.5 (Subcontratto, cessione del Contratto e del credito), 11 (Riservatezza), 12.2 (Codice etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, 14.1 (Divieto di pubblicità), 17 (Garanzia dei Prodotti), 22 (Obblighi del Fornitore), 23 (Personale del Fornitore – documentazione essenziale), 24 (Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro), 27 (Normativa ambientale), 28 (Verifica dello svolgimento delle Attività) Beghelli, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., può dichiarare risolto il Contratto a mezzo di semplice comunicazione scritta inviata al Fornitore, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e/o subendi.
15.2 Con le stesse modalità di cui al precedente punto, Beghelli può dichiarare risolto il Contratto nel caso di morte, custodia giudiziale o difficoltà finanziaria del Fornitore, così come nel caso in cui quest’ultimo non possa più far regolarmente fronte ai propri impegni e/o subisca un mutamento dei propri assetti societari che introduca fattori che pregiudichino la regolare continuazione del rapporto contrattuale.
16. Legge applicabile, foro competente e rinuncia alla tutela monitoria
16.1 Il Contratto, anche se stipulato con fornitori stranieri e per materiali forniti dall’estero, è regolato dalla legge italiana, con espressa esclusione delle convenzioni internazionali astrattamente applicabili.
16.2 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti è attribuita alla giurisdizione italiana e alla competenza esclusiva del Tribunale di Bologna.
16.3 Viene in ogni caso esclusa la tutela monitoria prevista dagli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile, così come ogni altra tutela giudiziaria ad essa assimilabile (es. quella di cui all’art. 186-ter del codice di procedura civile).
B) ACQUISTO DI MATERIALE NON CODIFICATO
17. Garanzia dei Prodotti
17.1 Il Fornitore garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi e difetti di ogni genere, per il periodo di 24 mesi dalla consegna, salvo diverso accordo tra le Parti risultante dalla Commessa e/o dal Capitolato tecnico.
17.2 Beghelli, in deroga a quanto previsto dal codice civile, può denunciare i vizi immediatamente riconoscibili entro 30 giorni dalla conclusione dell’esame di cui all’art. 18; per i vizi e i difetti non immediatamente riconoscibili la denuncia deve essere fatta entro 30 giorni dalla scoperta.
17.3 Qualora all’esito del controllo di cui all’art. 19 si riscontrino Prodotti non conformi, Beghelli può chiederne la sostituzione alle stesse condizioni contrattuali o la risoluzione del Contratto, restituendo i Prodotti a spese e rischio del Fornitore o trattenendo quanto già consegnato, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e/o subendi. In caso di sostituzione, la stessa deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il termine stabilito da Beghelli.
17.4 Nell’eventualità di danni causati da vizi o difetti dei Prodotti, resta ferma la responsabilità del Fornitore per tutti i danni diretti e/o indiretti subiti da Beghelli.
17.5 Nel caso in cui l’acquisto riguardi attrezzature di lavoro, il Fornitore si impegna a garantire il perfetto funzionamento delle stesse, nonché il rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all’art. 70, co. 1 e 2, D.Lgs. 81/2008. Inoltre, tali attrezzature dovranno essere accompagnate, ove necessario, dal manuale d’uso in lingua italiana e dalla relativa dichiarazione di conformità.
18. Documenti di trasporto e imballi
18.1 I Prodotti devono sempre essere accompagnati dal documento di trasporto, contenente, in caso di Commessa conferita con modulo d’ordine, l’indicazione della data, del numero e della riga dell’ordine di riferimento e, in caso di Commessa conferita con lettera di incarico, la data e l’oggetto di quest’ultima.
18.2 L’imballo della merce fornita s’intende “a perdere”, salvo diversa pattuizione scritta indicata nella Commessa e/o nel Capitolato tecnico. L’imballo deve in ogni caso essere appropriato al materiale fornito e al mezzo di trasporto previsto, pertanto, eventuali danni al materiale fornito saranno imputati al Fornitore qualunque siano le condizioni di consegna.
19. Esame dei Prodotti
19.1 La consegna dei Prodotti a Beghelli non comporta accettazione degli stessi, essendo l’accettazione subordinata all’accertamento di condizioni, stato, quantità e qualità dei Prodotti, comprese difformità e vizi riconoscibili.
19.2 Tale verifica, che deve avvenire entro 90 giorni dalla consegna dei Prodotti, è di esclusiva competenza dei servizi di controllo qualità di Beghelli, dal cui giudizio finale dipende l’accettazione dei Prodotti forniti.
19.3 I tempi e le modalità per l’esecuzione di tali accertamenti non costituiscono motivo di decadenza di Beghelli dal diritto di garanzia.
20. Proprietà industriale e intellettuale di Beghelli
20.1 Beghelli conserva la proprietà industriale e intellettuale di progetti e disegni e, in generale, di tutte le informazioni e conoscenze tecniche trasmesse al Fornitore o di cui sia venuto a conoscenza in occasione o al fine dell’esecuzione degli Ordini e di cui il Fornitore può fare uso esclusivamente per la realizzazione e la fornitura dei Prodotti. Su richiesta di Beghelli, il Fornitore si impegna a cessare immediatamente l’utilizzo e a restituire a Beghelli tutta la documentazione ricevuta da quest’ultima.
20.2 La messa a disposizione da parte di Beghelli del proprio know-how non può in alcun caso e in nessun modo costituire concessione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, industriale o a qualsiasi altro titolo a favore del Fornitore.
21. Garanzia sulla proprietà industriale e intellettuale del Fornitore
21.1 Il Fornitore garantisce a Beghelli di essere il legittimo titolare di ogni diritto di proprietà industriale e intellettuale sui Prodotti e, in caso contrario, di aver ottenuto l'autorizzazione dai rispettivi titolari per poter utilizzare i predetti diritti al fine di dare esecuzione al Contratto.
21.2 Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Beghelli da ogni richiesta giudiziale o extra-giudiziale e da ogni responsabilità, perdite, costi, danni e spese, anche legali, che Beghelli dovesse ricevere o sostenere a seguito di richieste di terzi in merito a violazioni di diritti e titoli altrui. Beghelli comunicherà prontamente al Fornitore l'esistenza delle suddette richieste e il Fornitore si impegna a prendere parte, a propria cura e spese, al procedimento al fine di ottenere l'estromissione di Beghelli.
C) APPALTO DI SERVIZI
22. Obblighi del Fornitore
22.1 Il Fornitore si impegna a svolgere le singole Attività con organizzazione e gestione a proprio rischio dei mezzi e dei materiali necessari, sostenendo i relativi costi e avvalendosi di personale autonomamente organizzato e diretto.
22.2 Il Fornitore si obbliga altresì a svolgere le singole Attività a regola d’arte, ai sensi degli articoli 1655 e segg. cod. civ. e in conformità alle norme vigenti al momento dell’esecuzione.
23. Personale del Fornitore – documentazione essenziale
23.1 Il Fornitore si impegna ad eseguire le singole Attività con personale alle proprie dipendenze e direttive in modo da garantire la migliore esecuzione dei lavori, organizzando i mezzi necessari ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003.
23.2 Il personale del Fornitore dovrà pertanto essere regolarmente retribuito e usufruire di tutte le forme di tutela assicurativa e previdenziale previste dalla legge e dal contratto di categoria in vigore.
23.3 Entro il termine fissato da Beghelli o, in mancanza, prima dell’affidamento della Commessa, il Fornitore è tenuto a:
a) consegnare a Beghelli il certificato ordinario di iscrizione al Registro delle Imprese, con l’indicazione di assenza di procedure concorsuali e validità non inferiore a tre mesi dalla richiesta;
b) consegnare a Beghelli l’autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 47
D.P.R. 445/2000, relativa:
- al possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale e assenza di provvedimenti di sospensione o interdizione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 nei suoi confronti;
- ai contratti collettivi applicati ai propri lavoratori dipendenti;
- all’avvenuta formazione del personale;
- all’avvenuto e corretto adempimento di tutti gli obblighi amministrativi legati all’assunzione del personale, così come agli obblighi contributivi, assicurativi, previdenziali, fiscali e di versamento della retribuzione previsti dalla normativa vigente;
c) consegnare a Beghelli l'elenco del personale impiegato nell'esecuzione delle Attività;
d) compilare integralmente e consegnare a Beghelli la Scheda di affidamento lavori e la Nota di coordinamento per l’esecuzione dei lavori;
e) consegnare a Beghelli il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità al momento di inizio delle Attività; qualora il DURC dovesse scadere durante l’esecuzione delle Attività, il Fornitore dovrà consegnare tempestivamente a Beghelli il documento aggiornato.
f) fornire qualsiasi altro documento richiesto da Beghelli in relazione all’espletamento delle Attività.
23.4 Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente a Beghelli ogni eventuale variazione delle informazioni indicate nei documenti sopra citati.
23.5 La documentazione sopra citata costituisce parte integrante del Contratto e la mancata consegna della stessa entro il termine perentorio di cui sopra, così come l’indicazione di informazioni false o errate, rappresenta grave inadempimento da parte del Fornitore, a fronte del quale Beghelli è legittimata a risolvere immediatamente il Contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti e/o subendi.
23.6 Beghelli ha facoltà di pretendere, in qualsiasi momento e senza preavviso, che il personale del Fornitore, munito di apposito tesserino di riconoscimento, fornisca le proprie generalità ed i propri documenti al fine di permettere a Beghelli di accertare che detto personale sia in regola con le normative vigenti e con quanto dallo stesso Fornitore dichiarato.
24. Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
24.1 Beghelli predispone, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), allo scopo di acquisire informazioni sui rischi connessi all’attività del Fornitore e fornire allo stesso soggetto informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare.
24.2 I costi relativi alla sicurezza del lavoro, ove esistenti, sono, se non diversamente disposto dalle disposizioni vigenti, a carico del Fornitore e sono espressamente indicati nella Commessa.
24.3 In caso di svolgimento delle Attività rientranti nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, il Fornitore dovrà adottare tutte le misure per la salute e sicurezza necessarie, ai sensi di quanto prescritto dalla predetta normativa.
24.4 Nel caso in cui le Attività consistano nello svolgimento di lavori elettrici, il Fornitore deve possedere i requisiti di legge, i mezzi e le attrezzature idonee per l’esecuzione delle Attività; in particolare qualora sia richiesto di assumere l’incarico di Responsabile dell’Impianto (RI), il personale individuato dal Fornitore deve aver svolto formazione specifica e attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalle norme CEI 11-27 e CEI EN 50110-1. A questo riguardo il Fornitore dovrà consegnare a Beghelli le qualifiche e gli attestati di frequentazione a corsi di formazione per addetti ai lavori elettrici con riferimento alla norma CEI 11-27 e a corsi di formazione per manutentori di cabine elettriche MT/BT con riferimento alla norma CEI 0-15.
24.5 Qualora le Attività debbano svolgersi in spazi confinati quali cisterne, vasche e serbatoi, il Fornitore deve attenersi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dal D.P.R. 177/11, impegnandosi a fornire a Beghelli per iscritto le informazioni previste all’art. 2 del D.P.R. 177/11 per la qualificazione.
24.6 Nel caso in cui l’Attività debba essere eseguita in ambienti di lavoro di cui Beghelli non ha la disponibilità giuridica (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, stand fieristici e punti vendita di terzi), il Fornitore deve coordinarsi con il proprietario, l’ente organizzatore della fiera o qualsiasi altro soggetto che abbia la disponibilità giuridica dell’ambiente di lavoro in cui dovrà svolgersi l’Attività, al fine di predisporre tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e porre in atto le idonee misure di prevenzione e protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Beghelli non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone e cose che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle Attività da parte del Fornitore.
25. Solidarietà
25.1 Le Parti convengono che, nell’ipotesi di sussistenza della solidarietà passiva di cui all’art. 29 del D.Lgs. 276/2003, di cui all'art. 26, co. 4, del D.Lgs. 81/2008, quanto eventualmente pagato da Beghelli a titolo di indennizzo, risarcimento, trattamenti retributivi e di contributi previdenziali, ritenute, ecc. sarà oggetto di azione di ripetizione da parte di Beghelli con maggiorazione degli interessi legali.
25.2 Beghelli avrà altresì titolo per ripetere al Fornitore quanto eventualmente pagato ai sensi dell’art. 18, comma 5-bis, D.Lgs. 276/2003 come responsabile civile per l’ammenda prevista da tale norma.
26. Responsabilità del Fornitore
26.1 Il Fornitore si assume ogni responsabilità per eventuali danni, anche indiretti, cagionati a persone e cose, quando venga accertato che siano conseguenza di dolo, colpa, anche lieve, del Fornitore e dei soggetti di cui lo stesso si avvale, ivi inclusi i casi di cui all’art. 9.
26.2 Il Fornitore si impegna altresì a tenere indenne e manlevare Beghelli da ogni responsabilità civile e amministrativa derivante dall’inadempimento da parte del Fornitore degli artt. 22 e 23.
26.3 Beghelli, in considerazione della natura delle singole Attività, potrà richiedere, prima dell’affidamento delle singole Attività, il rilascio di una polizza di assicurazione R.C.T./R.C.O. con primaria compagnia, con la copertura minima richiesta da Beghelli.
26.4 Beghelli declina infine ogni responsabilità per danni o furti di attrezzature e materiali di proprietà del Fornitore.
27. Normativa ambientale
27.1 Tenuto conto della particolare importanza attribuita da Beghelli alla salvaguardia dell’ambiente, il Fornitore si impegna ad intraprendere tutte le iniziative e misure più opportune per prevenire, eliminare e, comunque, limitare l’impatto ambientale nei siti Beghelli e a rispettarne le procedure operative interne.
27.2 Laddove il Fornitore, nello svolgimento delle singole Attività, si trovi a produrre rifiuti di qualsiasi tipo è tenuto a gestire e a smaltire i rifiuti stessi in conformità alle norme vigenti, in quanto considerato “produttore e/o detentore” degli stessi ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 152/2006. Beghelli avrà la facoltà di richiedere al Fornitore eventuali prove oggettive della corretta gestione e smaltimento dei rifiuti, anche tramite richiesta di esibizione dei formulari di identificazione dei rifiuti emessi.
28. Verifica dello svolgimento delle Attività
28.1 Beghelli avrà facoltà di controllare che lo svolgimento delle singole Attività sia a regola d’arte e secondo le disposizioni contenute nella Commessa, nel Capitolato tecnico e/o nelle Condizioni generali.
28.2 Ferma restando la responsabilità del Fornitore, Beghelli ha la facoltà di verificare che l’esecuzione delle singole Attività proceda nel tassativo rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche, e secondo quanto dichiarato dal Fornitore nella Scheda Affidamento Lavori e nella documentazione trasmessa. In caso di richiamo da parte di Beghelli in merito alla mancanza di adeguata prevenzione per la sicurezza, il Fornitore avrà l’obbligo di provvedere immediatamente ad adottare tutte le misure necessarie secondo i termini di legge e le eventuali indicazioni di Beghelli.
28.3 In caso di difformità nello svolgimento delle singole Attività rispetto a quanto pattuito nel Contratto, Beghelli potrà fissare al Fornitore un termine entro il quale il Fornitore stesso dovrà conformarsi agli obblighi contrattuali.
28.4 Pertanto, sia per il caso in cui il Fornitore non abbia ottemperato al richiamo di Beghelli in materia di sicurezza, sia per il caso in cui lo stesso non si sia conformato alle condizioni contrattuali nell’esecuzione delle singole Attività, Beghelli avrà facoltà di risolvere il Contratto con effetto immediato, per mezzo di semplice comunicazione al Fornitore, fermo restando ogni diritto di Beghelli al risarcimento di tutti i danni subiti e/o subendi.
28.5 Beghelli ha la facoltà, in qualsiasi momento, di chiedere al Fornitore idonea fideiussione bancaria a garanzia delle obbligazioni del Fornitore stesso.